Ordinanza n. 141 del 1994

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ORDINANZA N. 141

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la Società FINAVAL e la Società ENOROMA, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 nel corso di un giudizio civile promosso, "oltre i sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato", dalla Società FINAVAL, locatrice, nei confronti della Società ENOROMA, conduttrice, per il pagamento di somme da quest'ultima dovute, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge - e non anche per l'esercizio dell'azione volta ad ottenere somme non percepite dal locatore, sebbene legalmente a lui spettanti - il termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile;

che, ad avviso del Pretore, non risulta in alcun modo giustificato il trattamento differenziato della posizione del locatore rispetto a quella del conduttore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice a quo postula l'estensione mediante sentenza additiva del trattamento previsto dalla norma impugnata per l'anzidetta ipotesi di esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge, all'altra ipotesi, pure indicata, dell'esercizio dell'azione da parte del locatore volta a conseguire somme non percepite ma legalmente dovutegli, sull'asserito presupposto della sostanziale omogeneità delle due situazioni;

che in realtà la pretesa del locatore discende da un regolamento negoziale secundum legem, e si inserisce razionalmente nella generale previsione dell'art. 2948, n.3, del codice civile, concernente la prescrizione quinquennale dell'azione del locatore per il pagamento delle pigioni;

che, viceversa, la ratio dell'art. 79, secondo comma, della legge n.392 del 1978 - in coerenza con la finalità sanzionatoria della nullità prevista nel primo comma - è volta ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione che, sia pure pro quota, si assume contra legem, per cui l'azione del conduttore implica la previa determinazione del canone legalmente dovuto e la sua proponibilità è ragionevolmente limitata ad un circoscritto lasso di tempo;

che pertanto, trattandosi di situazioni soggettive tra loro non comparabili in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono, deve escludersi la lamentata disparità di trattamento, e la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n.392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/04/94.